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INFO BUONO PASTO DI ELISA FANCINELLI

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BUONO PASTO
ART 35 CCNL
Gli Enti in relazione alle risorse disponibili possono istituire il buono mensa o in
alternativa attribuire al personale buoni pasto, previo confronto con le organizzazioni
sindacali.
Possono usufruirne i dipendenti che prestano la loro attività lavorativa la mattina con
prosecuzione
nello ore pomeridiane o prosecuzione nelle ore serali (importante novità
che interessa anche, finalmente, e senza alcun “dubbio” la Polizia Locale) con una pausa
non inferiore ai trenta minuti, fermo restando che la prestazione lavorativa deve essere
di almeno 7 ore. I dipendenti che lavorano su turni hanno infatti diritto al buono pasto
ferma restando la necessità di fornire una prestazione di almeno sette ore.
E' esclusa la possibilità di riconoscere piu' di un buono pasto al giorno. Il pasto va
consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Medesima disciplina si applica in concomitanza di prestazioni straordinarie.
Con il nuovo CCNL è possibile effettuare anche solo di 10 minuti di pausa (nelle giornate
con rientro pomeridiano), ma senza il riconoscimento del buono pasto
Gli Enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, le particolari figure
professionali che per poter garantire il regolare svolgimento di servizi, esempio
protezione civile, polizia locale, ambito educativo e scolastico, possono fruire di una
pausa che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro,
non potendo interrompere la prestazione lavorativa come ad esempio per completare il
rilievo di un sinistro stradale o alla conclusione di un trattamento sanitario obbligatorio
e/o in caso dell'attività svolta in concomitanza di calamità naturali, ecc.
Per l'applicazione di quanto sopra fare riferimento alle indicazioni degli uffici Personale
di riferimento.
Modena, 05.04.23