logo diccap 2022b

Notizie

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022 - 2024 - Lo stato dell’arte delle trattative all’Aran

CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022 - 2024

Lo stato dell’arte delle trattative all’Aran

 

 

I tre incontri tenutisi a Roma presso la sede dell’Aran per il rinnovo del Ccnl del comparto Funzioni Locali 2022-2024 non preludono a reali cambiamenti di rotta, anzi emerge il rischio di un ulteriore restringimento delle relazioni sindacali e di una trattativa dagli ambiti molto limitati.

Dalle prime proposte formulate dall’ Aran emerge che le risorse individuate dal governo per il rinnovo prevedono un aumento del 5,78%, dal 1° gennaio 2024, pari a 136 euro medi per 13 mensilità, somme assolutamente insufficienti a restituire il potere d’acquisto causato dall’inflazione che è di circa il 18%!

La somma include sia quanto destinato al tabellare che quanto destinato a salario accessorio.

Quest’ultima componente in genere è circa il 10% della somma disponibile per il rinnovo, senza tener conto della necessità di rifinanziare le risorse indispensabili per i passaggi verticali in deroga.

Di questo ammontare circa il 53% è già in pagamento ai lavoratori, come aumento tabellare, per effetto dell’ampliamento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Per il 2022 le risorse sono all’IVC (0,27% del monte salari); per il 2023 a quanto già erogato sotto forma di IVC e anticipo (1,61% del monte salari). Se si considera l’indennità di vacanza contrattuale incrementata già pagata, l’eventuale immediata sottoscrizione del CCNL porterebbe ai lavoratori e alle lavoratrici un aumento tabellare di poco più di 49 euro lordi medi

Comunque si tratta di risorse che non potranno essere utilizzate come investimento per rendere finalmente attrattivi gli enti locali sul piano remunerativo, per le prospettive di carriera, per aumentare le assunzioni di personale, drasticamente ridotto negli anni e su cui gravano carichi di lavoro sempre più pesanti e non sostenibili a discapito della salute e benessere dei lavoratori.

Altra criticità (che a suo tempo abbiamo più volte segnalato ad Anci e ai vari governi) è quella relativa ai limiti di spesa per le assunzioni di personale che non consentono alle amministrazioni di aumentare gli organici rispetto al reale fabbisogno di personale. Solo in parziale controtendenza le assunzioni di assistenti sociali in virtù della L.178/21, che comunque non raggiungono ancora l’obiettivo per il livello essenziale, in quanto mancano ancora 3.500 assistenti sociali che avrebbero dovuto essere assunti entro il 2026.

L’area di E.Q. che per noi andrebbe riconosciuta come ulteriore area di sviluppo professionale e sulla quale sembrava si volesse investire per determinate professionalità, al momento resta confermata come mera sostituzione terminologica con le P.O..

Inoltre nelle proposte Aran:

  • non si prevede, come da noi richiesto, un ampliamento delle materie oggetto di confronto e contrattazione e il coinvolgimento delle RSU non si estende alle materie come la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro e le modalità di migliore armonizzazione con la vita privata e familiare.
  • A fronte della mancanza di volontà di estensione delle prerogative sindacali, si vorrebbe prevedere addirittura solamente un’unica sessione negoziale per tutte le materie oggetto di contrattazione.
  • La richiesta delle OO.SS. di poter intervenire sull’organizzazione degli uffici, sul sistema della performance, sul lavoro agile e sul rinnovo dell’area del funzionariato resta inascoltata.
  • Sul rapporto di lavoro vengono precisati meglio alcuni istituti già esistenti come il diritto alla partecipazione alle assemblee anche in modalità telematica, il diritto al pasto gratuito per chi fa assistenza e vigilanza di minori e per gli addetti alla preparazione dei pasti.

Insomma vi è ancora molto da fare e se questi restano i contenuti del negoziato non vi è dubbio che non ci troveremmo di fronte ad un vero rinnovo contrattuale, ma a un contratto a perdere.

Questo scenario già molto complesso per il personale viene aggravato dagli ultimi provvedimenti legislativi che colpiscono le articolazioni dello Stato più prossime ai cittadini, gli enti locali, andando ad incidere sulla spesa corrente dei comuni, per cui si avranno meno risorse per la gestione degli asili nido, per i servizi agli anziani e alle persone in difficoltà, per la pulizia e la cura del verde e dei parchi pubblici e per tutti quei servizi di cui i cittadini hanno estremamente bisogno.

Vi è una nuova inversione di tendenza nei confronti degli Enti locali e le prospettive di rilancio che si erano intraviste con il PNRR e nel post covid.

Per poter di nuovo contare forse occorre ripensare a mobilitazioni di lavoratori che dal basso facciano sentire la propria voce agganciandosi anche ad associazioni di cittadini con una visione di insieme su ”lavoro, salute e sostenibilità di vita” che oggi richiamano tutti noi a non accettare supinamente anche sul piano contrattuale scelte che non ci soddisfano.

                                     Il Collegio di Presidenza Nazionale

                                       CSE FLPL

notizie utili

Sentenza 98/2024 Enti Locali - Giudizio di legittimità costituzionale incidentale degli artt. degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatàLa Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).Sezione Lavoro Sentenza 14848/2024* PRINCIPIO GENERALE – Tempo lavoro e nuove procedure di timbrature – art. 1, comma 2, lett. a) del Dlgs 66/2003La Corte di Cassazione si occupa della misurazione dell'orario di lavoro: l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attivitàCOORDINAMENTO TERRITORIALEprodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni affidategli, quali devono essere considerate le procedure di log on e log off per la timbratura del cartellino da svolgersi all’interno del luogo di lavoro, dopo l’accesso ai tornelli, in quanto eterodirette dal datore di lavoro. Non si tratta, quindi, di prestazione lavorativa in senso materiale, quanto piuttosto di una messa a disposizione del tempo e delle energie, addirittura antecedente al momento che il datore aveva individuato come di inizio attività (la timbratura digitale.

Messaggio 2243 del 17/7/2024 Riscatto del TFS/TFR – nuova procedura on-line - INPSIl riscatto del TFS/TFR (Trattamento di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto) è un servizio che consente ai lavoratori di valorizzare i periodi contributivi non coperti da contribuzione, utili per la pensione. Grazie a questo servizio, è possibile aumentare l’importo della liquidazione o della pensione, coprendo anche eventuali lacune contributive. L’Inps ha recentemente messo a disposizione una modalità per richiederlo. Il 17 giugno 2024, l’Inps ha pubblicato il messaggio n 2243, che introduce una procedura on-line per inoltrare le domande per il riscatto del TFS e del TFR. L’obiettivo è quello di semplificare e digitalizzare i processi amministrativi e aiutare i lavoratori e le amministrazioni statali.Neutralizzazione riscatto anni universitari non invocabile per il passaggio da un sistema ad un altroCon la sentenza 27 giugno 2024, n. 112 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della L. n. 335/1995 e 1, comma 707, della L. n. 190/2014, nella parte in cui essi non prevedono il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e, inoltre, dall’applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico, poiché la richiesta di neutralizzazione non può coinvolgere la contribuzione da riscatto che è stata versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile, né può essere invocata per ottenere il risultato del “passaggio” da un sistema di calcolo a un altro.Le novità sulla Legge 104 a partire da luglio 2024Da luglio 2024, sono introdotte alcune novità per la Legge 104, con modifiche alla definizione di disabilità e ai criteri per l’accertamento.Dallo scorso 30 giugno, sono state attivate alcune indicazioni contenute nel Decreto Disabilità, che vanno a modificare la Legge 104.===================================================================================== A cambiare, in primis, è la definizione di disabilità, con nuovi riferimenti normativi e più inclusivi, in modo da eliminare connotazioni discriminatorie. Ora si parlerà, infatti, di “persone con disabilità”.COORDINAMENTO TERRITORIALECome sappiamo, la Legge 104 è la normativa principale che risponde alle esigenze delle persone con disabilità, stabilendo i principi che garantiscono assistenza, rispetto dei diritti e integrazione nella società, per i cittadini che presentano delle disabilità.

Come anticipato, tra le principali novità introdotte c’è la modifica della terminologia.
Nel testo veniva utilizzato ancora il termine offensivo “handicappato”, che cambia in “persona con disabilità” o
portatore di handicap”.
L’obiettivo è quello di rendere il linguaggio più inclusivo, senza recare alcuna discriminazione.

L’art.3 della legge 104 sostituisce i precedenti commi 1, 2 e 3 e dà una nuova definizione di persona con disabilità:“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.Un’altra modifica è stata fatta alla definizione della condizione di disabilità grave.Nel caso in cui la compromissione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, allora il sostegno sarà intensivo e sarà prioritario nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.La riduzione dell’autonomia personale diventa, quindi, un elemento imprescindibile per definire la condizione di disabilità grave.Quando è applicata la Legge 104, sono garantiti anche dei sostegni e delle agevolazioni, per far avere una vita dignitosa, sia alla persona con disabilità che ai suoi familiari. Con le novità applicate, sono definite le finalità delle valutazioni di base, per poter riconoscere la condizione di disabilità.Novità, quindi, per quanto riguarda i requisiti di accesso per le agevolazioni fiscali e tributarie, per la mobilità e per la definizione di disabilità grave. Le persone con disabilità saranno sottoposte ad una valutazione medico-legale con strumenti ICF e WHODAS, tenendo in considerazione la quotidianità della persona. Il sostegno, quindi, sarà garantito in proporzione al livello di disabilità riscontrato.===================================================== Per documentare il tutto, c’è il certificato medico introduttivo, che contiene i dati della persona con disabilità, con gli accertamenti diagnostici, prognosi e risultati di terapie specifiche.Sono disponibili diversi tipi di agevolazioni, a seconda della gravità della situazione. Eccone alcune:Agevolazioni scolastiche e lavorative: previsti tre giorni al mese di permessi retribuiti dal lavoro (da utilizzareanche in modo dilazionato in 18 ore), per familiari, parenti e affini che devono prestare assistenza al soggettoportatore di disabilità. Previsti anche dei percorsi scolastici basati sull’integrazione;Sostegni per cure mediche e prestazioni assistenziali: oltre all’assegno di accompagnamento, è previstoanche l’assegno unico maggiorato per figli a carico con disabilità;Agevolazioni fiscali: previste deduzioni sulle spese sanitarie, Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzo perl’accompagnamento, deambulazione e sollevamento di persone con disabilità, per protesi o apparecchimedicali. Per i sussidi tecnici e informatici, invece, è prevista la detrazione Irpef al 19% oltre all’Iva al 4%. Cisono anche delle esenzioni sul bollo auto e delle agevolazioni sull’acquisto di mezzi per il trasporto.