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ACCOLTE LE RICHIESTE DEL DICCAP PER I CONGEDI PARENTALI-IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISPONDE AL COORDINATORE GENERALE DEL DICCAP - ASSIRELLI MARIO - SUI CONGEDI PARENTALI RICHIESTI IN TUTELA DEI GENITORI LAVORATORI

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Da: Ministro PA <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>
Date: Mar 10 Mar 2020, 15:41
Subject: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado - Intervento in favore dei genitori lavoratori.
To: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.>

Gentilissimo Assirelli,

ringraziandola per la segnalazione, Le comunichiamo che, relativamente all’istituto del congedo parentale, il Governo sta verificando le condizioni per ottenere una adeguata e tempestiva soluzione che provvederemo a rendere nota nei prossimi giorni.

Cordiali saluti

La Segreteria

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Segreteria del Ministro

c.so Vittorio Emanuele, 116/a

Tel. +39 06 6899.7580

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Pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Art. 25
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza
COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui
all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i
casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le
esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici
dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al
momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero
di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande
pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il
superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle
domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per
l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci
previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati
in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma
sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.