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Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Infortuni sul lavoro, Cassazione: quando è responsabile il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per l'infortunio sul lavoro è responsabile anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se omette di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, non informando i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo di una determinata attrezzatura.Nel caso di grave infortunio sul lavoro, che - come nel caso di specie - ha portato al decesso di un operatore (nel caso, un magazziniere), si può palesare anche la responsabilità del RLS (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori).Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza, la n.38914/2023 del 25 settembre, che ha suscitato una marea di polemiche sul nesso di responsabilità che gli ermellini configurano in capo al RLS in virtù dei dettami dell'art.50 del Testo Unico 81/2008.Il reato: omicidio colposoIl reato del caso di specie, al quale sono stati condannati nei primi due gradi sia il datore di lavoro che il RLS (concorso di colpa), è omicidio colposo, conseguente al decesso di un magazziniere, rimasto schiacciato da un fascio di tubolari caduti da una scaffalatura.I motivi per la condanna del RLSAl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (così lo identifica la Cassazione), è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di:promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee atutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi disollevamento;informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del magazziniere poideceduto, del carrello elevatore.Il ricorso del RLSSecondo la difesa del RLS, sussisterebbe violazione di legge sulle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto, dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato.Secondo la difesa, quindi, al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro, nè gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza.Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto.Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, quindi, non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali.Cassazione: il RLS ha un peso specifico rilevante nella gestione della sicurezza sul lavoroLa Cassazione respinge il ricorso, che di fatto si incentra sull'assenza di una posizione di garanzia in capo al RLS e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.Ma per gli ermellini, non è così, in quanto l'articolo 50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.COORDINAMENTO TERRITORIALENel caso di specie, evidenzia la Cassazione, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art.113 c.p.Sotto questo profilo, chiudono gli ermellini, non ci sono dubbi: c'è cooperazione colposa del RLS nell'incidente.L'imputato, infatti, non ha minimamente ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il magazziniere fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.Il Coordinamento Territoriale