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NESSUN ACCENNO NEL DEF ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

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NESSUN ACCENNO NEL DEF ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI

POSIZIONI ANCORA LONTANE, SERVE UN TAVOLO PERMANENTE

 

Contrariamente a quanto si era immaginato, il DEF (Documento di Economia e Finanza) per l’anno 2022 non contiene alcun impegno preciso sul versante della riforma pensionistica, in merito alla quale il Governo, dopo l’assenza totale di confronto registratosi nell’anno 2021 e le scelte unilaterali, in primis la c.d. “quota 102”, operate in legge di bilancio, aveva aperto il confronto a gennaio scorso con le Parti sociali, confronto poi purtroppo arenatosi nelle settimane successive e oggi praticamente in stallo.

IL DEF, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile u.s. e il giorno dopo trasmesso alle Camere, nel definire il quadro economico-finanziario e gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2022-2025, reca la presa d’atto del peggioramento del quadro economico dovuto a un insieme di fattori (guerra in Ucraina; aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e degli alimentari; crescita dei tassi di interesse; minore crescita nelle esportazioni; eccetera), che disegnano ovviamente uno scenario ben diverso da quello previsto nella NADEF (Nota di aggiornamento del DEF) del settembre 2021, con previsioni generalmente tutte meno positive a partire dal crescita del PIL (solo il 2,9% di crescita prevista per il 2023, a fronte del 4,7% fissato a suo tempo dalla NADEF).

In questo quadro di situazione peggiorato, a fronte del quale le priorità del Governo sono orientate in primo luogo su guerra, caro energia/materie prime e inflazione, la urgente e necessaria riforma della legge Fornero, finalizzata in primis a introdurre una maggiore flessibilità in uscita, non ha purtroppo trovato posto all’interno del DEF se non in termini molto general-generici con, da parte del Governo, “l’impegno a proseguire le politiche strutturali già avviate” in diversi settori tra i quali sanità e welfare, “con particolare riguardo all’assetto del sistema pensionistico”. Tutto qui.

Dunque, a questo punto, per saperne concretamente di più in materia di riforma delle pensioni, dovremo attendere il prossimo settembre, quando il Consiglio dei Ministri varerà la NADEF 2022 che, al suo interno, dovrebbe contenerne gli intendimenti, in particolare sul fronte della flessibilità in uscita. E’ allora necessario e non più rinviabile che il Governo riavvi seriamente il confronto con le Parti sociali, anche perché di tempo non è che ce ne sia poi così tanto essendo settembre dietro l’angolo, e tante e complesse sono le questioni da affrontare, tenuto anche conto delle diversità di vedute registrate, tra Governo e Sindacato, negli incontri già avvenuti, e di cui abbiamo riferito in nostri precedenti Notiziari.

L’idea del Governo Draghi pare una sola: applicare in toto la riforma Fornero, concedendo pillole di flessibilità in uscita alla sola condizione che il calcolo del futuro assegno pensionistico avvenga su base esclusivamente contributiva, sul tipo di “opzione donna” e dunque ricomprendendovi anche i periodi di lavoro antecedenti al 1996, che avrebbe come effetto il taglio considerevole della futura pensione, sino addirittura al 30%.

L’opinione di CSE-FLP Pensionati è invece molto diversa in materia di flessibilità in uscita: noi pensiamo che, in primo luogo, occorra rendere possibile l’uscita volontaria con 41 anni di contributi o con 62 anni d’età, per tutti, e senza alcuna penalizzazione sul calcolo; in aggiunta, chiediamo di rendere strutturale “opzione donna” ma senza ricalcolo contributivo; chiediamo infine la riduzione a 30 anni del requisito contributivo per l’APE Sociale dei lavori gravosi, l’aggiornamento e l’estensione delle attività gravose e usuranti ampliandone ulteriormente la platea, a partire dagli operatori della sanità (personale infermieristico, OSS e socio sanitario) e socio assistenziale.

Come si vede, le posizioni sono ancora troppo lontane tra loro, e dunque occorre accelerare significativamente il passo per arrivare a settembre con misure auspicabilmente condivise da inserire nella NADEF, e che dovranno poi trovare posto nel DDL Bilancio 2023.

Serve allora, a nostro avviso, un tavolo permanente di confronto sulla riforma delle pensioni tra Ministero del Lavoro e Parti sociali, con incontri periodici e a tema sulle questioni ancora aperte, e con un l’obiettivo di chiudere non oltre agosto p.v..

Un tavolo permanente di confronto, rispetto al quale il Ministro Orlando ha dato una disponibilità di massima, ma che deve partire subito senza ulteriori perdite di tempo.

Seguiremo ovviamente da vicino gli sviluppi del confronto e ne daremo conto ai lavoratori interessati.

Prima di chiudere, una ultima info. L’INPS ha lanciato in forma sperimentale nei giorni scorsi un nuovo servizio telematico, denominato Consulente Digitale delle Pensioni, realizzato nel quadro degli obiettivi di digitalizzazione dei servizi pubblici previsti dal PNNR.

Si tratta di uno strumento di consulenza virtuale per i pensionati in possesso di credenziali digitali (SPID livello 2, CIE, CNS) finalizzato ad aiutare i pensionati ad individuare potenziali diritti non esercitati, in primo luogo quelli relativi a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Al momento, le prestazioni proposte dal servizio, che saranno comunque integrate nel corso dell’anno, riguardano: bonus quattordicesima; supplemento pensione e integrazione al trattamento minimo.

Si riporta di seguito il link per accedere al nuovo servizio dell’INPS: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/#/

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLPL PENSIONATI

CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE A “QUOTA 102

NOTIZIARIO N. 5

CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE A “QUOTA 102”

Con circolare della Direzione Centrale Pensioni n. 38 dell’8 marzo u.s., condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e che qui alleghiamo per opportuna conoscenza dei lavoratori interessati, l’INPS ha fornito le attese istruzioni in merito all’applicazione della pensione anticipata con la c.d. “quota 102”, che, come si ricorderà, è stata introdotta con norma contenuta nella legge di bilancio 2022 (art.1, comma 87, Legge 31.12.2021, n. 310) dopo lo stop a “quota 100”, motivato dal Governo in ragione dei dichiarati alti costi di quell’opzione, e anche per assicurare un po' di flessibilità in più nelle uscite dal lavoro nel corso del 2022.

Come si legge nella circolare INPS, possono accedere a “quota 102” i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei settori pubblico e privato, e gli iscritti alle gestioni separate INPS, che entro il 31 dic. 2022 maturino un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (non può invece accedere a “quota 102” il personale del “Comparto Sicurezza e Difesa”, e dunque quello delle Forze Armate, Forze di polizia, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Il diritto a pensione, una volta maturato nel corso del corrente anno, si cristallizza, e può quindi essere esercitato anche successivamente al 2022.

La decorrenza delle pensioni è invece diversificata a seconda del datore di lavoro e della gestione INPS: i dipendenti del privato e i lavoratori autonomi dovranno aspettare tre mesi fra la maturazione del requisito e l’accredito del primo assegno pensionistico, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è di sei mesi, come già avvenuto per quota 100. Per i primi (privati e autonomi), dunque, la prima decorrenza utile è il 2 aprile (per le gestioni separate INPS il 1° maggio), mentre per i dipendenti della PP.AA. la prima finestra è fissata al 2 luglio (1 agosto per le gestioni separate INPS). Invece, per il personale del comparto Scuola e AFAM, la decorrenza dell’assegno è legata alla data di cessazione dal servizio legata all’inizio del nuovo anno scolastico.

La circolare INPS ribadisce anche le regole per la “cumulabilità”: si può utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS, ivi compresi anche quelli da riscatto; non è invece possibile il “cumulo” con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli occasionali e comunque contenuti entro il limite dei 5mila euro lordi annui.

La circolare INPS reca infine alcune importanti precisazioni che è utile richiamare: la prima (punto 5.) riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità, che potranno accedere nell’anno in corso alla pensione anticipata a condizione che cessino dalla titolarità dell’assegno di invalidità; la seconda (punto 7.) riguarda invece strettamente i lavoratori pubblici e conferma che il termine per la liquidazione di TFS/TFR per coloro che accedono a “quota 102” è fissato decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni) e dopo 24 mesi dopo aver raggiunto il requisito teorico per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori). La circolare INPS ricorda però che “rimane ferma la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR” che, in base al DL n. 4/2019, potrà essere concesso, nei limiti dell’importo netto di 45mila €, da parte di un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana), poi recepito con DM 19 08.2020, che contiene regole e modulistica per avviare la richiesta di anticipo.